Newsletter n.16, anno 2 del 10/02/2009
Mercato del lavoro

Gli ammortizzatori sociali nella manovra anti-crisi


La crisi economica–finanziaria, piombata ormai nella nostra società, preoccupa e suscita allarme pressochè diffuso, in particolare per i suoi effetti sui livelli occupazionali. La ricaduta nel mondo del lavoro finisce per avere effetti devastanti, anche sotto il profilo sociale, a carico delle categorie tradizionalmente più deboli, che si vedono private dei redditi da lavoro, a cominciare da quelli già precari. E’ in discussione, non solo il ridimensionamento delle abitudini di vita, ma la stessa sopravvivenza. Di qui, la grande attenzione, dedicata anche dai non addetti ai lavori, agli ammortizzatori sociali nell’ambito della manovra anti-crisi. Se ne dibatte quotidianamente, si registrano incontri tra le parti sociali e il Governo, vengono diffusi comunicati circa i percorsi attuativi, che si intendono aprire. Ma qual è lo stato dell’arte, sotto il profilo del testo normativo già varato nella cosiddetta manovra anti-crisi?

La legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008 ha allargato ulteriormente, rispetto alla previsione precedente, il campo di azione degli interventi sociali. Si è preoccupata anche di rendere immediatamente operativi alcuni di tali interventi ed ha ribadito l’indispensabile collegamento delle erogazioni con l’impegno di un percorso formativo mirato ad un futuro inserimento nel lavoro. Ha lasciato, tuttavia, sullo sfondo la grande incognita della congruità delle risorse necessarie in un momento di per sé problematico, sotto l’aspetto della spesa pubblica complessiva.
L’art. 19 della legge prevede varie misure di sostegno al reddito:
- lettera c) comma 1: indennità ordinaria di disoccupazione per crisi aziendale od occupazionale – che sarebbe opportuno definire nei parametri attuativi – a favore di lavoratori, non già licenziati, ma soltanto sospesi, per una durata di 90 giornate annue.
L’intervento intende coprire nel breve periodo le esigenze dei lavoratori non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché dei lavoratori con rapporti di sospensione lavorativa programmata e dei part-timers verticali.
L’erogazione – è una novità rispetto alla versione dei D.L. – è dovuta indipendentemente dall’intervento integrativo previsto nella misura del 20%, prima quale condizione indispensabile – da parte degli Enti bilaterali. Lo stesso intervento dovrà essere, comunque, disciplinato da apposito decreto del Ministro del welfare di concerto con quello dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni. Dovranno seguire anche apposite convenzioni tra l’INPS e gli Enti bilaterali per la gestione dei trattamenti.
Sembra rimanere fuori da tale procedura il coinvolgimento, anch’esso invocato (“possono destinare interventi”), da parte dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 legge 23/12/2000 n. 388). La mission originaria di tali Enti, consistente nella formazione mirata al cambiamento e allo sviluppo della competitività aziendale - sia pure attraverso una formazione non specifica, comunque spendibile – dovrebbe ora essere allargata eccezionalmente a misure temporanee di sostegno al reddito per l’anno 2009, nei limiti del Regolamento CE n. 800/2008 sugli aiuti di Stato. E’ previsto, evidentemente per facilitare gli interventi di questo tipo, anche una mobilità tra i vari Fondi interprofessionali.
- Fermo restando l’impostazione di cui sopra, per quanto riguarda l’indennità ordinaria DS con requisiti ridotti (78 giorni di attività lavorativa con versamenti contributivi; in particolare per lavoratori occasionali e stagionali), abbiamo l’estensione a tutti i prestatori d’opera sospesi e non solo a quelli delle aziende artigiane e delle agenzie di somministrazione presso le stesse, secondo la previsione precedente.
- Viene confermato che, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, subordinatamente all’erogazione di almeno il 20% dell’indennità da parte degli Enti bilaterali, senza alcuna deroga temporanea, il trattamento DS per 90 giorni per crisi o licenziamenti, a favore degli apprendisti con almeno 3 mesi di servizio.
La procedura prevede, in ogni caso, per usufruire dell’indennità, l’immediata disponibilità al lavoro e ad un percorso di riqualificazione professionale da parte dei richiedenti.
- Per i collaboratori coordinati e continuativi, possibili percettori di una indennità forfettaria in unica soluzione del 10% del reddito dell’anno precedente, è aggiunta la condizione che il trattamento venga limitato ai soli casi di fine lavoro.
- E’ stato introdotto il comma 5 bis per il settore aereo, prevedendo, al fine di mantenere i livelli occupazionali, che entro 30 giorni, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello degli Affari esteri, promuova accordi bilaterali, per incrementare il numero dei vettori, nonché delle frequenze e delle destinazioni. Nel frattempo, l’Ente nazionale dell’aviazione civile potrà rilasciare autorizzazioni provvisorie per 18 mesi.
- Sembra di rilievo quanto stabilito dal comma 8, che prevede l’estensione degli ammortizzatori sociali in deroga a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. L’innovazione potrebbe significare che il beneficio non viene accordato solo oggettivamente alle attività escluse, grazie alla deroga degli ammortizzatori, ma anche a tutti i lavoratori impegnati nelle attività stesse (es.: i dirigenti).
Rimane aperto il problema della copertura finanziaria. Al riguardo è palese il coinvolgimento delle Regioni, essendo previste, per le modalità attuative, la modulazione e la differenziazione delle misure, anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.
I vincoli sono gli stessi della DS: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad un percorso di riqualificazione.
- Il comma 10 bis apre un altro canale di sostegno al reddito, mediante la previsione della possibilità, per i lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità di percepire, in caso di licenziamento, un trattamento pari all’indennità di mobilità.
L’estensione, non di poco conto, nella formulazione letterale potrebbe essere vista in senso generale. In altri termini, l’allargamento potrebbe comprendere, non solo le aziende attualmente destinatarie, includendovi anche quelle con meno di 15 dipendenti e per tutte le categorie di lavoratori, ma anche le aziende escluse per la natura dell’attività svolta e i cui lavoratori possono ora avvalersi esclusivamente del beneficio dell’iscrizione nelle liste di mobilità, ai fini degli avviamenti incentivati.
In entrambi i casi, a maggior ragione con l’inclusione anche della seconda ipotesi, il limite della nuova previsione sta tutto, ancora una volta, nell’ammontare delle risorse disponibili, da dover attingere per i nuovi benefici nell’ambito di quelle destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga.

Newsletter n. 50 del 20/07/2010 dell’ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI     DIRETTORE: Antonio TURSILLI     DIRETTORE RESPONSABILE: Ferruccio PELOS     COMITATO DI REDAZIONE: Stefano BARBARINI, Giuseppantonio CELA, Maria Cristina CIMAGLIA, Manuel CIOCCI, Mario CONCLAVE, Fabio CORBISIERO, Luigi DELLE CAVE, Fabio FONZO, Emiliano GALATI, Leonardo GRANNONIO, Vittorio MARTONE, Pier Luigi MELE, Daniela MIGLIARI, Raffaele MORESE, Gabrile OLINI, Ferruccio PELOS, Antonio PETRONE, Antonio SGROI, Manuela SHAHIN, Franco SILVESTRI, Antonio TURSILLI, Paola VULTERINI     EDITORE: Associazione Nuovi Lavori - PERIODICO QUINDICINALE n.50, anno 3 del 20.07.2010, registrazione del Tribunale di Roma n.225 del 30.05.2008

 Copyright, 2010 - NEWSLETTER NUOVI LAVORI. Tutti i diritti riservati.